È molto probabile che abbia dubbi su come fatturare senza essere un lavoratore autonomo e sopratturro sapere se è legale o meno in Italia. Oggi sei fortunato perché ti toglieremo tutti i dubbi.
Ti raccomandiamo di dedicare alcuni minuti a leggere l’articolo, in qualto ci siamo sforzati a chiarire questo tema che preoccupa molti professionisti di questo paese.
- Coloro che stanno avviando una libera professione ma non hanno ancora intenzione di aprire una partita IVA
- Chi è già assunto in un altro ambito e vuole semplicemente aumentare le entrate economiche
Se hai o vuoi avere lavori occasionali per fatturare denaro (e non farlo sotto l’ombrello dell’economia sommersa) senza essere iscritto come lavoratore autonomo, devi sapere che:
Si può fatturare senza essere autonomo? Sì…grazie alle prestazioni occasionali
Prestazione occasionale
Per fatturare senza essere autonomo è necessario che si rispettino alcuni limiti qualitativi legati alla prestazione svolta, che sono:
- Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo
- Mancanza di coordinamento della prestazione
La prestazione che presenti entrambi questi requisiti si definisce occasionale. Può sorgere comunque il dubbio in merito a cosa si intenda esattamente per “attività che manchi di continuità e abitualità”. A questo proposito, essa può essere identificata non come un’attività che dura o che si prolunga nel tempo, ma bensì come un’attività sporadica.
Nel caso in cui la prestazione occasionale perda i suoi requisiti, si applicheranno le discipline riguardanti o il lavoro dipendente, se sussiste la coordinazione, oppure il lavoro autonomo (con partita Iva), per più prestazioni autonome abituali.
Inoltre, il D.L. n. 50/2017, all’articolo 54-bis, ha introdotto due nuove forme di lavoro accessorio, quali il Libretto Famiglia e il PrestO, che possono essere utilizzate quando l’attività occasionale è svolta sotto la direzione altrui, come nelle forme assimilabili al lavoro dipendente.
Ad ogni modo, nel caso del lavoro autonomo, ti consigliamo di verificare e valutare se possiedi i requisiti per beneficiare dei vantaggi offerti dal c.d. “regime forfettario“, che consente, qualora fossi in possesso dei requisiti di accesso e permanenza, una semplificazione degli adempimenti e una riduzione delle imposte dovute.
Contratto di prestazione occasionale
Qual è la forma di stipulazione dell’accordo tra lavoratore e committente?
Viste la definizione di lavoro occasionale e le caratteristiche proprie della tipologia di lavoro in questione, è normale che questo genere di collaborazione non sia necessariamente regolamentata da un contratto di prestazione occasionale scritto: ciò perché tre le parti non ci deve essere nessun vincolo continuativo e nessuna forma di coordinazione o subordinazione.
Il collaboratore occasionale è pienamente libero di svolgere il lavoro occasionale che gli viene commissionato e la forma contrattuale è libera.
L’accordo tra le parti può quindi basarsi su un reciproco consenso orale.
Altri requisiti: durata e pagamenti
Quali sono questi ulteriori requisiti per fatturare senza essere autonomo?
Per prima cosa la collaborazione con uno stesso committente non può essere superiore alla durata di trenta giorni in uno stesso anno solare.
In secondo luogo la somma di tutti i compensi percepiti non può essere superiore ai 5000 euro netti nel corso dello stesso anno solare.
Nel caso in cui si superassero i 30 giorni e i 5000 euro netti di guadagno, la collaborazione da occasionale si tramuterebbe in un progetto professionale e dovrebbe essere regolata dalle specifiche norme a riguardo.
Ricevuta per prestazione occasionale
Il contribuente che effettua la prestazione occasionale è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione una ricevuta “non fiscale”. Ma come deve essere compilata la fatture per le prestazioni occasionali? Quali dati deve contenere?
I dati da inserire nella fattura sono:
- Le generalità del committente;
- La data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
- i dati personali del prestatore d’opera;
- il compenso lordo pattuito;
- l’importo della ritenuta d’acconto (20% sul compenso lordo);
- L’importo netto che verrà corrisposto dal committente.
La data della ricevuta deve essere obbligatoriamente quella in cui il prestatore ha ricevuto il compenso da parte del committente e non quella in cui sono stati ultimati i lavori.
Se poi la ricevuta dovesse superare il valore di 77,47 euro, dev’essere necessariamente rilasciata con marca da bollo del valore di 2 euro la quale, in genere, è a carico del committente.
La marca da bollo deve riportare una data anteriore rispetto a quella di emissione della ricevuta, altrimenti si incorrerà in sanzione. Si ricorda inoltre che l’importo della marca da bollo può essere chiesto a rimborso al committente della prestazione.
La ricevuta ha comunque la funzione di certificare al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta e, allo stesso tempo, rappresenta uno strumento utile al contribuente per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi.
Modello ricevuta lavoro autonomo occasionale
Ritenuta d’acconto
Per quanto riguarda poi la ritenuta d’acconto del 20%, questa deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione. In pratica, si tratta di un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e a versare all’Amministrazione finanziaria per conto del soggetto che presta la propria attività professionale.
Ad ogni modo, quest’ultima deve essere applicata soltanto nel caso in cui la prestazione occasionale è svolta nei confronti di imprese individuali, società ed enti di ogni tipo, professionisti o amministratori di condominio (ovvero se il committente è un sostituto d’imposta, ai sensi del DPR n. 600/73).
Rimborsi
Nel caso in cui le parti abbiano stabilito di comune accordo che il prestatore abbia diritto a un rimborso per le spese sostenute, anche quest’ultime sono soggette alla ritenuta d’acconto. Qualora invece si decida che al prestatore non spetti nessun compenso, ma solo un rimborso per le spese sostenute, quest’ultime non sono assoggettate al regime della ritenuta d’acconto.
Disciplina fiscale
Ai fini fiscali, il reddito derivante da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei “redditi diversi“.
Di che cosa si tratta? I redditi diversi sono disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera l del TUIR. Questi sono calcolati come la differenza tra l’ammontare che è stato percepito nel periodo d’imposta considerato e le spese che il lavoratore ha dovuto sostenere per la sua produzione.
Da un punto di vista dichiarativo, i redditi derivanti da prestazioni occasionali devono essere indicati nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. In entrambi i casi il lavoratore autonomo occasionale deve indicare qual è stato l’ammontare lordo percepito nel periodo d’imposta e quali sono state le relative ritenute d’acconto complessive. In questo modo il reddito percepito sconterà la tassazione Irpef, facendo cumulo con gli altri redditi imponibili percepiti.
Sussiste inoltre la possibilità di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per tutti coloro che hanno percepito soltanto redditi da prestazione occasionale sotto i €. 4.800 lordi.
In ogni caso, anche se per legge il lavoratore non è obbligato a procedere con la dichiarazione, è sempre meglio che anche vengano denunciati questi redditi: ciò perché, se il committente ha effettuato delle trattenute, il lavoratore può procedere col recupero solo se effettua la dichiarazione di tali redditi. In tal caso, infatti, le ritenute in eccesso effettuate si trasformano in crediti d’imposta che potranno essere sfruttati in compensazione dal lavoratore.
Infine, i lavoratori dipendenti che effettuano dei lavori assimilabili a prestazioni occasionali devono tener sempre presente che tale reddito va a sommarsi a quelli delle aliquote IRPEF: il reddito da prestazione occasionale contribuisce alla determinazione delle soglie e, quindi, all’eventuale superamento degli scaglioni, determinati in base al reddito complessivo.
Contratto di prestazione di lavoro autonomo e dichiarazione dei compensi percepiti nell’anno
Contributi INPS
Una delle caratteristiche principali della collaborazione occasionale riguarda la contribuzione previdenziale: se ci si attiene ai limiti fissati per legge il rapporto di collaborazione è infatti esentato dal pagamento del contributivo INPS. La conseguenza, però, è che questi lavoratori occasionali non hanno neppure nessun diritto all’assegno di previdenza previsto per le altre categorie di lavoratori.
Ad ogni modo, in base all’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, i soggetti esercenti attività di prestazione occasionale, il cui reddito annuo derivante da detta attività è superiore a €. 5.000, sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS (che è a carico del datore di lavoro) e al versamento di contributi previdenziali dovuti. Quest’ultimi sono tenuti a versare i contributi solamente per la quota che eccede il limite di € 5.000.
Gli esclusi dal lavoro occasionale
Non tutti possono dedicarsi ad attività lavorative occasionali che permettano loro di fatturare senza essere un autonomo. Per alcune categorie di lavoratori dipendenti, infatti, non è possibile dedicarsi ad attività lavorative occasionali per arrotondare lo stipendio. Vediamo insieme quali sono queste categorie.
Non possono svolgere lavori occasionali:
- tutti i dipendenti pubblici
- i professionisti correntemente iscritti all’albo e che svolgono la loro professione in un ambito considerato intellettuale
- tutti coloro che appartengono a commissioni o a qualunque organo amministrativo, pubblico o privato
- i lavoratori assunti in enti sportivi che hanno ottenuto un riconoscimento legale.
Lavoro occasionale accessorio
A partire da giugno 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina del Lavoro Occasionale che ha abolito i precedenti “Voucher INPS”. Questi sono stati sostituiti con il Libretto Famiglia per le persone fisiche e con PrestO (contratto prestazione occasionale) per imprese, professionisti e PA.
- Piccoli lavori domestici, come i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- Insegnamento privato supplementare.
Imprese e professionisti possono invece utilizzare il Lavoro Occasionale per svolgere attività occasionali nella generalità dei settori produttivi.
Gli enti della Pubblica Amministrazione possono infine usare PrestO nell’ambito dell’attività istituzionale solamente per:
- Progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- Lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- Attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- Organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
I limiti
I limiti per poter svolgere attività di Lavoro Occasionale per ciascun anno civile sono:
- €. 5.000, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- €. 5.000, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- €. 2.500, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Per quanto riguarda la soglia di utilizzo relativa alla totalità dei prestatori, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:
- Titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
- Disoccupati che abbiano reso la DID;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Ad ogni modo il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno non può essere superato. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, dei limiti sopra elencati, purché questo non sia una pubblica amministrazione, si avrà la trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
È inoltre vietato il ricorso al Lavoro Occasionale nei casi seguenti :
- Qualora vi siano soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con lo stesso utilizzatore;
- Da parte degli utilizzatori che danno lavoro a più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- Da parte delle imprese agricole con i braccianti agricoli;
- Da parte delle imprese dell’edilizia o esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per gli enti della Pubblica Amministrazione è vietato usare questa disciplina:
- Oltre i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale;
- Oltre il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile
Libretto Famiglia
Le famiglie avranno a disposizione un libretto nominativo prepagato, contenente titoli dal valore unitario di €. 10,00 da consegnare al prestatore d’opera per ogni ora di lavoro. Questo è acquistabile presso la piattaforma telematica dell’Inps o presso gli uffici postali.
Per ogni titolo di pagamento sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivi pari a:
- €. 1,65 di contribuzione IVS, da versare alla Gestione Separata Inps;
- €. 0,25 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Attraverso la piattaforma informatica Inps, oppure grazie ai servizi di contact center dell’Inps, l’utilizzatore, entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore. Il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso SMS o posta elettronica. In caso di mancata comunicazione post-prestazione è prevista una sanzione dai 500 ai 2.500 euro per ogni giorno di prestazione accertata non comunicata.
Se la prestazione non è stata resa, è possibile trasmettere la comunicazione di revoca attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.
PrestO
Imprese, professionisti e PA (seppure con i limiti sopracitati) potranno retribuire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il contratto di prestazione occasionale “PrestO”.
Ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di €. 9,00, a cui si aggiunge la contribuzione alla gestione separata Inps, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso. L’1% degli importi versati è destinato infine al finanziamento degli oneri gestionali.
I compensi sono corrisposti al prestatore direttamente dall’Inps e sono esenti da imposizione fiscale. Questi non incidono poi sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda poi le regole di comunicazione della prestazione. Quest’ultima deve essere comunicata all’INPS almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. La mancata comunicazione preventiva può costare una multa che va dai dai 500 ai 2.500 euro per ogni giorno di prestazione accertata non comunicata.
Imprese Agricole
Come detto in precedenza, le imprese agricole non possono utilizzare il contratto di lavoro occasionale, salvo che per le attività lavorative svolte dai seguenti soggetti, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- Persone in stato di disoccupazione;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il valore del compenso orario è pari all’importo del compenso orario delle prestazioni di natura subordinata individuato dal contratto collettivo nazionale. Inoltre, il limite di durata della prestazione è ricavabile dividendo l’importo massimo consentito con la retribuzione oraria.
Come puoi capire da quanto letto in precedenza, fatturare senza essere autonomo è quindi possibile e legale. È solo necessario rispettare alcune regole e anche tu potrai dedicarti a prestazioni occasionali e guadagnarti qualche extra a fine mese. Ad ogni modo, ti consigliamo sempre di rivolgerti a un tuo consulente di fiducia prima di iniziare a svolgere attività lavorative occasionali. In modo tale che questo possa valutare nello specifico il tuo singolo caso.
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